Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO JACOPO LAUDI ALI ROSSE – ODV

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 11/10/2012

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1 – E’ costituita con sede in sede in Gallarate (VA), via Palestro n. 1 l’Associazione di Volontariato denominata JACOPO LAUDI ALI ROSSE – ODV in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ODV ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Art. 2 – L’Associazione JACOPO LAUDI ALI ROSSE – ODV, più avanti chiamata per brevità Associazione, non opera distinzioni di nazionalità, razza e religione, di condizione sociale e di appartenenza politica, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

 

Art. 3 – L’Associazione è nata per realizzare il progetto  socio sanitario indicato da Jacopo Laudi (29 ottobre 1987 – 25 febbraio 2010), nel rispetto dei suoi principi e valori, del suo amore incondizionato e del suo entusiasmo per  la vita verso gli aspetti più elevati, affinché il suo modo di porsi con gli altri, le sue comunicazioni fisiche e spirituali, la sua saggezza e i suoi insegnamenti  possano essere stimolo e richiamo per ognuno a comprendere una visione più ampia della vita e dell’individuo per evolvere.  Il progetto è finalizzato al benessere dell’uomo e della comunità, alla “cura” della persona sofferente, nel rispetto della libertà dell’individuo e della sua dignità.

 

Art. 4 – L’associazione, per realizzare lo scopo di cui al precedente articolo, potrà svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

-         promuovere la relazione di aiuto e cura della persona sofferente, mediante la realizzazione del laboratorio multidisciplinare per la trasmutazione delle emozioni per coltivare le qualità dell’Anima;

-         divulgare la cura preventiva e favorire la lotta contro le malattie oncologiche e diffondere la cultura della salute pubblica, diritto inviolabile e fondamentale dell’individuo, tramite interventi di promozione culturale  e di sensibilizzazione;

-         organizzare e svolgere in favore di strutture e o enti preposti e o interessati alla salvaguardia della salute pubblica attività di supporto e potenziamento sanitario;

-         attuare servizi di volontariato per migliorare il percorso assistenziale dei pazienti oncologici e a sostegno dei famigliari ;

-         concorrere a favorire la ricerca e la formazione del personale medico e non medico nel campo oncologico, mediante anche l’istituzione di borse di studio;

-         diffondere e promuovere  i principi che caratterizzano l’Associazione “Jacopo Laudi Ali Rose – ODV”;

-         ogni altra attività utile al raggiungimento del fine istituzionale e consentita dalla normativa di riferimento.

 

Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

 

Art. 6 – Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che, compiuto il 18 anno di età, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. L’associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

 

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

Art. 10 – I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 – Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – La qualità di socio si perde:

a)      per morte;

b)      per morosità nel pagamento della quota associativa;

c)      dietro presentazione di dimissioni scritte;

d)      per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 13 – Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

 

Art. 14 – Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

 

Art. 16 – L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17 – Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante la pubblicazione o la comunicazione diretta tramite avviso scritto almeno 3 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 18 – L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 19 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell’assemblea. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Art. 21 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-        discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-        definisce il programma generale annuale di attività;

-        procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

-        determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

-        discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

-        delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

-        decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;

-        discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

 

Art. 22 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

 

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o comunicazione scritta almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 25 – Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

-        elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

-        nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;

-        attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-        cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

-        predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

-        presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

-        conferisce procure generali e speciali;

-        assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-        propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

-        riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

-        ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

-        delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 12.

 

Art. 27 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

 

Art. 28 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

 

Art. 29 – Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Tesoriere

Art. 30 – Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 31 – Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

 

Il Segretario

Art. 32 – Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33 – Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica 2 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 34 – Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

 

Art. 35 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)      quote associative e contributi dei simpatizzanti;

b)      contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)      donazioni e lasciti testamentari;

d)      rimborsi derivanti da convenzioni;

e)      entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

f)       ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 37 – Il patrimonio sociale è costituito da:

a)      beni immobili e mobili;

b)      azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c)      donazioni, lasciti o successioni;

d)      altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 

Art. 38 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

 

Art. 39 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 22 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore o istituzioni scolastiche pubbliche.

Art. 40 – In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

 

Art. 41 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Gallarate, 11 ottobre 2012